lunedì 11 aprile 2011

obbligatorio di venditore e di compratore

Le obbligazioni che gravano sul venditore sono quelle di effettuare la consegna. Il luogo della consegna è quello dove si trovava la cosa al momento della conclusione del contratto di compravendita, se conosciuto o, in difetto, quello dove si trova la sede dell’impresa del venditore.

 Il venditore ha l’obbligo di consegnare anche gli interessi e i frutti maturati dal momento della conclusione del contratto di compravendita. Inoltre ha l’obbligo di procurare il trasferimento del diritto ove esso non sia conseguenza automatica della conclusione del  contratto (si pensi alla vendita di cosa futura, alla vendita di cosa altrui o alla vendita con riserva della proprietà).

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

Il venditore, peraltro, non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lett. c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

martedì 22 marzo 2011

La mediazione civile e commerciale
.La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore
Mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

Il procedimento di mediazione, però, ha una durata massima: 4 mesi.
Se tramite un mediatore civile e commerciale si raggiunge un accordo questo è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Invece nel caso di mancato accordo, il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite (in via transattiva) che le parti restano libere di accettare o meno.
come diventare la mediatore?
Può diventare mediatore civile chi è in possesso di una laurea almeno triennale e senza limiti di materia o, in alternativa, chi è iscritto a Ordini o Collegi professionali, come per esempio Geometri, Ragionieri, Psicologi.
Bisogna frequentare un corso di 50 ore presso un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.
Il programma del corso comprende: la storia della conciliazione, la normativa in materia di conciliazione, le tecniche comunicative, come condurre un incontro di conciliazione, simulazioni di casi concreti.
Una volta concluso il corso, con frequenza obbligatoria, dovrete superare un esame sotto forma di test a risposta multipla.

Per risolvere liti condominiali, o controversie che riguardano successioni ereditarie, locazioni, contratti bancari o assicurativi, risarcimenti del danno derivanti da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa, il cittadino potrà far valere le proprie ragioni dinanzi a un mediatore professionista con requisiti di terzietà, avvocato, notaio, o qualsiasi altra figura iscritta in un organismo ad hoc controllato dal ministero della Giustizia, che verrà istituito entro i prossimi 90 giorni. Se in quattro mesi non si arriva a conciliare, la lite torna davanti al giudice.

venerdì 11 marzo 2011

La carta di credito

La carta di credito è uno strumento di pagamento, costituito da una carta plastificata con dispositivo per il riconoscimento dei dati identificativi del titolare e dell'istituto bancario o finanziario emittente. È detta anche moneta elettronica.

Invece, le carte con sola banda magnetica permettono in genere solo una o due funzioni di pagamento, quali l'accesso diretto al conto (carta di debito,  bancomat) e/o l'accesso ad una linea di credito (carta di credito).
La carta di credito viene rilasciata da una banca o da un ente finanziario. L'utilizzo della disponibilità della carta varia in funzione dell'affidabilità del cliente stesso.
♦ ente finanziario si intende un'impresa diversa dalla banca che, svolge attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

Le principali tipologie di carte di credito sono:
  • Carta di credito "a saldo": rappresenta la più comune carta di credito in Italia, generalmente offerta come servizio aggiuntivo all'apertura di un conto corrente. Consente di dilazionare il pagamento della merce acquistata di un breve periodo (generalmente per un massimo 45 giorni) senza oneri finanziari aggiuntivi per l'acquirente. In sostanza la carta di credito con rimborso a saldo dà la possibilità di pagare tutte le spese effettuate nell'arco di un mese solare, in un'unica soluzione, il mese successivo. La somma viene addebitata sul conto corrente di appoggio nel giorno stabilito dal contratto (in genere il 1°, 5, il 10 o il 15). Esempio: nel mese di febbraio utilizzi la carta per un totale di 600 euro (250 per prelievi e 350 per acquisto con pos). Queste verranno addebitate sul tuo conto nel mese di marzo nel giorno stabilito dal contratto.
  • Carta di credito revolving: rappresenta lo strumento di pagamento emesso da una banca o istituto finanziario che consente di rateizzare il pagamento della merce acquistata. La rateizzazione comporta un costo aggiuntivo per l'acquirente dovuto per la corresponsione degli interessi sul finanziamento, entro un importo massimo detto fido. Quando il saldo del conto corrente in negativo supera l'importo del fido, il cliente deve pagare anche una commissione di massimo scoperto. Gli oneri di gestione rappresentano un valore molto elevato stante l'elevata frammentazione degli utenti. Anche in Italia nel corso degli ultimi anni il mercato delle carte revolving sta conoscendo, così come in tutti i paesi più evoluti, un fortissimo sviluppo.
  • Carta di credito co-branded: rappresenta lo strumento di pagamento emesso da una banca o istituto finanziario in collaborazione con una terza azienda che facilita la distribuzione dello strumento presso la propria clientela ed offre servizi aggiuntivi volti alla fidelizzazione dei possessori della carta di credito. Il funzionamento è lo stesso di una carta di credito bancaria oppure revolving.
Una tipologia a parte di carte di credito è data dalle cosiddette carte privative. Si tratta di carte emesse da una struttura creditizia a utilizzo esclusivo di una azienda industriale o da una società commerciale per i propri clienti. Le aziende le distribuiscono ai loro clienti per incrementare la fidelizzazione al proprio marchio.


Principali carte di credito:
Visa International Service Association di San Francisco in California (USA), comunemente chiamata VISA, è una Joint venture di 21.000 istituzioni finanziare che emettono prodotti Visa includendo carte di credito e di debito.






MasterCard Worldwide è un'organizzazione di proprietà di oltre 25.000 istituti finanziari che emettono la sua carta. MasterCard è anche il marchio della società di carte di credito.










Japan Credit Bureau, solitamente abbreviato con l'acronimo JCB,è una società di servizi finanziari giapponese con sede a Tokyo, Giappone. Il nome in inglese è JCB.

La congiuntura economica (pil,disoccupaz.)

La congiuntura economica è l’insieme di dati che caratterizzano l’economia, questi dati sono inflazione disoccupazione, PIL, TUS trova il valore di questi dati rappresentano solo situazione attuale.

PIL da 2000 a 2011 in italia












Disoccupazione  nel 2011 in Italia
La crisi non è ancora passata e la ripresa risulta piuttosto lenta e debole. Che questa situazione sia ormai diventata sempre più una certezza è anche testimoniato dagli ultimi dati sulla disoccupazione italiana.

Alta, troppo alta, decisamente oltre ciò che ci si aspettava e, cosa peggiore, secondo le previsioni, le cose inizieranno a migliorare solo a partire dal 2012. Ciò significa che questo ormai prossimo 2011 sarà ancora un anno difficile per chi cerca lavoro o il lavoro non ce lo ha più.

Secondo le ultime rilevazioni del Centro studi di Confindustria, nel 2011 l'occupazione rimarrà, infatti, quasi immobile (+0,1%), dopo il forte calo registrato nel 2010 (-1,7%, dopo il -2,6% del 2009) e riprenderà a salire solo nel 2012 (+0,9%), mentre il tasso di disoccupazione continuerà ad aumentare e solo dopo aver toccato l'apice (9%) nel quarto trimestre, inizierà a scendere molto gradualmente nel corso del 2012.

Nei prossimi trimestri, secondo il Centro studi di Confindustria, il ricorso alla Cig rimarrà alto nel 2011 e interesserà 315mila lavoratori. Ciò che potrebbe contribuire alla crescita è puntare anche su settori differenti, come i nuovi lavori green. “La green economy, infatti, secondo Maria Cecilia Guerra, docente di scienze delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia, ha potenzialità ancora poco sviluppate nel nostro paese, così come nel campo del welfare c'è una domanda di assistenza sociale insoddisfatta che andrebbe sostenuta”.
O si potrebbe pensare ad azioni da realizzare in un'ottica di lungo periodo come quelle di offrire bonus e incentivi fiscali. Ma ciò di cui maggiormente si necessita è una riforma fiscale strutturale che abbassi il costo del lavoro per realizzare una redistribuzione più equilibrata della ricchezza. Il tutto favorendo e sostenendo le risorse umane.

 Si è passato da quando per comprare un dollaro serviva più di un euro alla situazione attuale, in cui l'euro si conferma come più forte rispetto al dollaro.

Fondi comuni di investimento e Il benchmark

Fondi comuni di investimento
I fondi comuni di investimento sono strumenti finanziari (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, OICR) che raccolgono il denaro di risparmiatori che affidano la gestione dei propri risparmi ad una società di gestione del risparmio (SGR) con personalità giuridica e capitale distinti da quelli del fondo.
Le principali caratteristiche di un fondo comune
 Raccolto il denaro presso i sottoscrittori i fondi comuni investono in valori mobiliari che costituiscono il patrimonio indiviso del fondo, di cui ogni risparmiatore detiene un certo numero di quote (la quota è la frazione di patrimonio unitaria del fondo di investimento ed ha un valore che cambia nel tempo in relazione all'andamento dei titoli nei quali il fondo investe).
I fondi comuni, essendo gestiti da professionisti del settore, permettono ai piccoli investitori, se ben consigliati, di sottoscrivere investimenti aderenti al proprio profilo finanziario, in termini di rischio/rendimento. Inoltre, attraverso i piani di accumulo, hanno avvicinato al mercato anche coloro che momentaneamente non disponevano di sostanziosi risparmi. In relazione agli obiettivi finanziari, al rischio e al rendimento atteso, il risparmiatore può scegliere tra diversi tipi di fondi: bilanciati, obbligazionari, azionari, di liquidità e flessibili.

Il benchmark

Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento con cui confrontare l'andamento del fondo comune e valutare il profilo di rischio. È costituito da uno o più indici di mercato, elaborati da soggetti terzi, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui investe il fondo.
I fondi comuni di diritto italiano hanno l'obbligo di indicare il benchmark su tutta la documentazione rivolta al pubblico (prospetto informativo, rendicontazione e pubblicità) e di metterlo a confronto con l'andamento del fondo.
Il requisito essenziale che un parametro oggettivo di riferimento deve avere, secondo il regolamento Consob 10973/1997 sulla prestazione dei servizi d'investimento e dei servizi accessori, è la sua coerenza con il rischio sottostante la gestione del fondo con il quale si vuole operare il confronto.
Gli altri requisiti necessari sono:
  • la trasparenza, che consiste nella chiarezza delle regole di calcolo utilizzate per la costruzione del benchmark.
  • la rappresentatività, che implica che la composizione del benchmark debba essere coerente con quella del patrimonio del fondo;
  • la replicabilità, ossia deve essere composto da attività finanziarie che il risparmiatore può, almeno in linea teorica, acquistare direttamente sul mercato.

contratto di affiliazione commerciale (franchising)

 contratto di affiliazione commerciale(franchising).

Il “contratto di franchising” o “contratto di affiliazione commerciale” (comunque lo si chiami) è il contratto tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede all'altra la disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Tale contratto può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.

Definizioni

know-how
un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che e' segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non e' generalmente noto ne' facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità
diritto d’ingresso
una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale
royalties
una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche
beni dell'affiliante
i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante

Obblighi dell'affiliato

L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

Obblighi dell'affiliante

Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
·       principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del bilanci degli ultimi 3 anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di 3 anni;
·       l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
·       una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività' oggetto dell'affiliazione commerciale;
·       una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
·       l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività' dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
·       la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
Negli allegati descritti alle lettere d), e) ed f) l'affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive (da emanarsi entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge) sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.

Controversie, conciliazione ed annullamento del contratto

Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità' giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

venerdì 4 marzo 2011

Il factoring

Il factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone.
è il contratto mediante il quale un soggetto professionale (denominato factor) si obbliga, verso il corrispettivo di una commissione, il cui importo può variare in dipendenza di una serie di aspetti relativi all'eventuale assicurazione del credito ed alla fornitura di servizi accessori, a gestire per un cliente (imprenditore) la riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest'ultimo vanta in relazione alla propria attività.

Tipologie di factoring:
  • Full Factoring: vengono acquistati, continuativamente, i crediti commerciali del clienti man mano che essi sorgono
  • Maturity Factoring: vengono mantenuti uguali le componenti gestionali e assicurative il Factor si astiene dal fornire supporto finanziario al cliente
  • International Factoring: rivolto a clienti e debitori di paesi differenti
La cessione può avvenire in due modi differenti:
  • pro solvendo: lasciando al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei crediti ceduti;
  • pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente.
La funzione del factoring è, nella pratica commerciale, assai complessa:
- prevalente è la finalità di finanziamento o anticipatoria (l’impresa cedente riceve l’importo dei crediti ceduti, dedotto un corrispettivo costituente il compenso del factor, prima della scadenza);
- è configurabile, comunque, una funzione di assicurazione, quando il factor acquisti il credito con assunzione del rischio di insolvenza del debitore;
- di regola, il factor svolge servizi di contabilizzazione, amministrazione e gestione contenziosa dei crediti.
Dal contratto di factoring derivano per l’impresa i seguenti vantaggi:
- semplificazione della gestione commerciale ed alleggerimento dei servizi contabili;
- possibilità di ottenere informazioni commerciali, utilizzando la vasta organizzazione del factor;
- miglioramento della situazione finanziaria, mediante la mobilizzazione del portafoglio clienti, con copertura del rischio di solvibilità relativo all’ammontare del rischio;
- utilizzazione dei moderni sistemi meccanografici, di cui si avvalgono le società di factoring per il volume di operazioni che svolgono, con possibilità di ottenere anche informazioni statistiche rapide e complete;
- generali economie di gestione, per la riduzione di tutte le spese collegate con il contenzioso d’incasso.